Gentile cliente,
con la recente Legge di Bilancio 2023 il legislatore ha disciplinato il possesso di criptovalute (cripto-attività comunque denominate) ai fini fiscali.
Non esiste a livello internazionale una definizione univoca di cripto-attività, e quella usata dal legislatore italiano è rinvenibile nella nuova lettera c-sexies dell’art. 67 TUIR: “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
L’Agenzia delle Entrate aveva espresso il suo parere con la Risoluzione 72/E/2016 e con la risposta all’ interpello n. 788/2021, secondo i quali le valute virtuali sono assimilate a valute estere.
Pertanto sono previsti il monitoraggio fiscale (quadro RW della dichiarazione dei redditi) e la dichiarazione degli eventuali utili ai sensi della lettera c-ter dell’articolo 67 TUIR.
Voluntary disclosure
La Legge di Bilancio 2023 prevede per i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale (quadro RW), che non hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, oppure i relativi redditi conseguiti, la possibilità di presentare una apposita dichiarazione per far emergere tali attività.
Il modello da presentare sarà predisposto nel corso del 2023 dall’Agenzia delle Entrate.
Al fine di sanare le violazioni, qualora la violazione sia connessa al solo mancato monitoraggio fiscale (quadro RW) senza redditi connessi da dichiarare nell’anno, i contribuenti regolarizzeranno la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo di imposta e versando la sanzione ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno sulle attività non dichiarate.
Tutti i soggetti che invece hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento potranno regolarizzare la propria posizione, presentando l’apposita dichiarazione e versando una sanzione pari al 3,5% del valore delle attività non dichiarate, detenute in ciascun esercizio, nonché una ulteriore sanzione pari allo 0,5% del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.
Novità fiscali
Con la Legge di Bilancio 2023 inoltre si introduce la nuova disciplina a partire dal 1 gennaio 2023.
All’articolo 67 lettera c-sexies del TUIR si stabilisce che sono considerati redditi da dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Ulteriore novità: non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
Per quanto attiene al monitoraggio fiscale (quadro RW) quindi, dal 2023 sarà necessario per i contribuenti “che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia” indicarle nella dichiarazione dei redditi con maggiore attenzione rispetto al passato, in quanto la soglia di tassazione del reddito eventualmente prodotto si è notevolmente abbassata, passando dai vecchi 51.645,69 Euro a soli 2.000,00 Euro.
Viene introdotta infine, in luogo dell’IVAFE, una nuova imposta sulla detenzione delle cripto-attività «in luogo dell’imposta di bollo … nella medesima misura del 2 per mille» da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.
Si attendono i provvedimenti, le istruzioni ed i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Rimaniamo a disposizione per approfondire le varie situazioni personali
Cordiali saluti
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Scritto da: Simone Moro Sono iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Mi occupo principalmente di consulenza e pianificazione strategica in materia fiscale, aziendale e societaria, controllo di gestione, certificazione domande di contributi pubblici e di gestione del team. |
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